Statuto

Trovate qui lo Statuto della Comunità Evangelica Riformata di Bellinzona e dintorni, attualmente in vigore.

1 PRINCIPI GENERALI

Articolo 1    Organizzazione

I presenti Statuti regolano l’organizzazione della Comunità Evangelica Riformata di Bellinzona e dintorni (denominata in seguito “Comunità”) come pure i diritti e gli obblighi dei suoi responsabili. Sono prioritari ad essi gli Statuti della Chiesa Evangelica riformata del Cantone Ticino (CERT) del 30.10.1976, come pure la Legge sulla Chiesa Evangelica riformata del Cantone Ticino del 14.04.1997.

La Repubblica del Cantone Ticino, tramite la CERT e l’articolo 1 della legge menzionata, riconosce alla Comunità Evangelica Riformata di Bellinzona e dintorni lo stato di una corporazione di diritto pubblico.

Articolo 2    Conferma

  • La Comunità professa di voler appartenere, confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo, al popolo di Dio sul fondamento della Sua parola nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
  • Accetta i principi essenziali della Riforma e cerca di continuare a seguire il Vangelo.
  • Riconosce come suo compito di testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo al servizio di tutti gli uomini.
  • È in piena comunione di fede e di fraterna collaborazione con le altre Chiese evangeliche riformate del Cantone Ticino.
  • Collabora nello spirito del movimento Ecumenico con altre confessioni e denominazioni.

Articolo 3 Compiti

La Comunità adempie ai compiti ad essa assegnati dalla Legge sulla Chiesa Evangelica Riformata nel Cantone Ticino e degli Statuti della CERT.

Articolo 4   Pubblicazioni della Comunità

Il bollettino ufficiale della Comunità è la rivista informativa della CERT attualmente “Voce Evangelica”.

2 APPARTENENZA

Articolo 5   Membri e appartenenza

È membro della Comunità ogni persona fisica battezzata che:

  • Si professa di confessione evangelica riformata e riconosce i presenti statuti
  • È domiciliata o risiede temporaneamente nei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina, Riviera o nel Comune di Gambarogno
  • È esclusa l’appartenenza contemporanea ad altre confessioni o denominazioni

Articolo 6 Diritto di voto e di eleggibilità

Ogni membro della Comunità, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità a sedici anni compiuti.

Articolo 7   Contributi annuali

Dai membri e dai Comuni politici ci si attende un sostegno finanziario. L’assemblea annuale fissa, tramite proposta del Consiglio di Chiesa, la quota annuale che ogni membro è tenuto a versare. Prestazioni liturgiche adempiute dai pastori o dai diaconi a persone non membri della comunità saranno fatturate separatamente.

Articolo 8   Abbandoni

La dimissione scritta o il cambiamento del domicilio nella regione della Comunità, determinano la fine dell’appartenenza ad essa.

3 ORGANI E SERVIZI

La Comunità esplica le sue attività mediante organi e servizi dei quali tutti i membri sono corresponsabili.

Articolo 9   Organi

Gli Organi della Comunità sono:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio di Chiesa
  • i revisori dei conti

Articolo 10 Servizi

I servizi della Comunità sono:

  • il ministero pastorale e diaconale
  • i gruppi regionali
  • l’istruzione religiosa
  • altre attività sociali

4 L’ASSEMBLEA

Articolo 11 Importanza

L’Organo superiore della Comunità è l’Assemblea dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 12 Compiti

Spetta all’Assemblea la cura dell’attività comunitaria e in particolari le seguenti mansioni:

  • la nomina degli scrutatori
  • l’elezione o la conferma del presidente e dei membri del Consiglio di Chiesa
  • l’elezione o la conferma dei revisori
  • l’elezione dei delegati al Sinodo, dei candidati al Consiglio sinodale ed alla Commissione di ricorso della CERT
  • l’elezione o la revoca dei Pastori e dei Diaconi
  • l’esame e l’approvazione delle relazioni e dei rendiconti annuali del Consiglio di Chiesa
  • l’approvazione del preventivo
  • l’approvazione dei crediti per i fabbisogni della Comunità
  • la decisione per la compera, la vendita, lo scambio o il pegno di proprietà
  • la giustificazione dei diritti di costruzione per nuovi fabbricati, del restauro, delle innovazioni, della manutenzione, dell’impiego e dell’aumento di capitale e di fondi, sempre che questi non siano di competenza del Consiglio di Chiesa
  • l’esame e l’approvazione dei rendiconti del Consiglio di Chiesa
  • la deliberazione su questioni sollevate dal sinodo, dal Consiglio sinodale o dai membri della Comunità
  • la decisione sull’approvazione e la modifica di Statuti e Regolamenti;
  • la decisione sui contributi annui che devono essere versati dai membri
  • l’eventuale scioglimento della comunità

Articolo 13 L’Assemblea generale ordinaria

L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile. La CERT può eccezionalmente concedere una proroga di al massimo un mese.

Articolo 14    Assemblea straordinaria

Un’Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno 30 membri aventi diritto di voto e di eleggibilità inoltrata al Consiglio di Chiesa, specificando proposte o trattande. L’Assemblea straordinaria dovrà essere tenuta entro sei (6) settimane dalla richiesta. Anche il Consiglio di Chiesa può richiedere un’Assemblea straordinaria.

Articolo 15    Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Chiesa. La convocazione con l’ordine del giorno deve essere fatta mediante pubblicazione sul bollettino informativo della Chiesa “VOCE EVANGELICA” e notificata per iscritto ai membri aventi diritto di voto e di eleggibilità almeno due settimane prima della data di riunione.

Articolo 16   Trattande

L’Assemblea può decidere solo sulle trattande che figurano all’ordine del giorno.

Articolo 17    Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Chiesa, in sua assenza dal Vice Presidente. Se entrambi sono assenti, l’Assemblea nomina un Presidente del giorno fra i presenti.

Articolo 18    Verbale dell’Assemblea dei membri

Il verbale è redatto dal verbalista del Consiglio di Chiesa, firmato da lui e dal Presidente, sarà sottoposto all’Assemblea successiva per l’approvazione.

Articolo 19    Votazioni, nomine e revoche

Ogni membro ha diritto ad un solo voto; è esclusa la rappresentanza. Se non è richiesto lo scrutinio segreto, l’Assemblea vota per alzata di mano. È valida la maggioranza relativa o semplice. Per l’approvazione del rapporto e del rendiconto annuale i membri del Consiglio di Chiesa devono astenersi dal voto.

L’Assemblea nomina o revoca a scrutinio segreto, i Pastori ed i Diaconi come pure il Presidente e i membri del Consiglio di Chiesa.

Per la nomina e la revoca dei Pastori e Diaconi, il cambiamento e lo scioglimento degli Statuti e Regolamenti della Comunità è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 20    Referendum

Un minimo di 20 membri aventi diritto di voto può far valere il diritto di referendum con richiesta scritta al Consiglio di Chiesa e chiedere una votazione su decisioni prese in precedenza dallo stesso. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Chiesa e la votazione avrà luogo nel corso di un’Assemblea ordinaria o straordinaria da tenersi entro quattro mesi dalla data dell’inoltro.

Articolo 21    Diritto d’iniziativa

Ogni membro della Comunità può presentare al Consiglio di Chiesa iniziative o proposte che gli sembrano utili al bene comunitario.

Il Consiglio di Chiesa è tenuto a dare una risposta a tale iniziativa entro tre mesi.

Una tale iniziativa può essere inserita nelle trattande dell’Assemblea se essa è firmata da almeno 10 membri della Comunità ed è stata inoltrata almeno 6 settimane prima dell’Assemblea.

Articolo 22    Assemblee informative

Per favorire lo scambio di iniziative e proposte, il Consiglio di Chiesa può indire delle Assemblee informative. A queste Assemblee sono escluse le nomine e le risoluzioni. La convocazione è fatta dal Consiglio di Chiesa mediante pubblicazione sul bollettino informativo della CERT “VOCE EVANGELICA”.

5 IL CONSIGLIO DI CHIESA

Articolo 23    Composizione

Il Consiglio di chiesa, in stretta collaborazione con l’ufficio pastorale, è l’organo esecutivo della Comunità. È formato da un minimo di sette a un massimo di nove membri compreso il Presidente, I membri del collegio pastorale hanno voto consultivo e sono regolarmente presenti alle riunioni.

Articolo 24    Nomina del Consiglio di chiesa

I membri del Consiglio di Chiesa sono eletti dall’Assemblea generale ordinaria per la durata di quattro anni. Sono rieleggibili.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente o un membro del Consiglio di Chiesa, quest’ultimo è autorizzato a sostituirlo ed a proporre nuove nomine alla prossima Assemblea. Nella composizione del Consiglio di Chiesa si terrà conto di rappresentare ragionevolmente le diverse regioni e le lingue.

Articolo 25   Costituzione

Il Consiglio di Chiesa si costituisce da solo. Nomina fra i suoi membri un Vice Presidente, un verbalista, un cassiere ed un responsabile degli immobili della Comunità.

Articolo 26    Convocazione alle sedute del Consiglio di Chiesa

Il Presidente, o per suo incarico il Vice Presidente, convoca le sedute del Consiglio di Chiesa compilando l’ordine del giorno. Tre o più membri possono chiedere una convocazione straordinaria. La richiesta scritta deve essere motivata. La seduta straordinaria deve aver luogo al più tardi entro due settimane dalla richiesta.

Articolo 27   Le decisioni del Consiglio di Chiesa

Le decisioni del Consiglio di Chiesa sono valide se la maggioranza dei suoi membri è presente. È esclusa la rappresentanza. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il Presidente. Delle decisioni si terrà un verbale che sarà approvato alla seduta successiva.

Articolo 28    I doveri del Consiglio di Chiesa

Il Consiglio di Chiesa in stretta collaborazione e intesa con i Pastori ed i Diaconi è responsabile dell’organizzazione e del buon andamento dei servizi ecclesiastici della Comunità. Lo stesso esegue e mette in pratica le leggi e le decisioni occupandosi delle questioni economiche.

Al Consiglio di Chiesa spettano in particolare le seguenti mansioni e competenze:

  • impiega i collaboratori della Comunità, tranne i Pastori ed i Diaconi
  • è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dei sevizi previsti
  • fissa i salari, gli stipendi e le remunerazioni
  • propone all’Assemblea la nomina i la revoca dei Pastori e Diaconi
  • convoca e predispone l’ordine del giorno delle Assemblee
  • amministra e mantiene il patrimonio della Comunità
  • presenta all’Assemblea i rendiconti annuali con le relative proposte d’impiego
  • si preoccupa della ricerca dei fondi ed effettua i versamenti correnti
  • decide le spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 20’000.00 per caso singolo e fino a CHF 10’000.00 per spese annue ricorrenti
  • ha pieni poteri in materia giuridica, quale l’intimazione di processi giudiziari. A questo proposito deve consultare il giurista del Consiglio Sinodale
  • propone all’Assemblea la chiave di ripartizione per la riscossione delle quote annue dei membri
  • prepara il programma annuale delle manifestazioni e decide sulla destinazione delle collette
  • informa in maniera adeguata il pubblico sull’attività della Chiesa
  • custodisce l’archivio dei documenti riguardanti la Comunità
  • rappresenta legalmente la Comunità verso terzi mediante la duplice firma del Presidente o del Vice Presidente, o con il cassiere o con il verbalista
  • nomina o crea commissioni speciali per trattare singoli affari e compiti particolari. Tali commissioni possono essere coadiuvate anche da persone competenti, non facenti parte della Comunità
  • elabora e formula i contratti di lavoro e stabilisce gli obblighi e le mansioni per i Pastori, i Diaconi ed i collaboratori in accordo con le direttive della CERT

6 I REVISORI DEI CONTI

Articolo 29    Nomina dei revisori dei conti

L’Assemblea nomina due revisori dei conti e un supplente con un mandato quadriennale. Questi sono rieleggibili per altri periodi. I membri del Consiglio di Chiesa non possono essere eletti per questo incarico.

In caso di necessità è possibile dare l’incarico di revisione ad un ufficio esterno specializzato in materia.

Articolo 30    I compiti dei revisori dei conti

Dopo la verifica dei conti i revisori redigono un rapporto di revisione annuale da presentare all’Assemblea della Comunità.

7 FINANZE

Articolo 31 Entrate

Le entrate della Comunità sono costituite dai contributi dei membri, Enti privati (Protestantisch-kirchliche Hilfsvereine) e pubblici, come pure dalle collette, dai lasciti, dalle donazioni e dai redditi di beni della Comunità, ecc.

Articolo 32    Responsabilità

Gli incaricati ed i singoli membri della Comunità non rispondono personalmente degli impegni della Comunità.

Articolo 33    Diritti

I membri non hanno in nessun caso diritto ai beni della Comunità. Se la Comunità cessasse la propria attività, la CERT subentrerebbe nella proprietà dei beni residui.

Articolo 34   Istanze di ricorso

Eventuali divergenze tra i membri della Comunità ed i suoi organi, o tra gli organi stessi, sono risolte dalla Commissione di Ricorso della CERT. Le decisioni di questa commissione sono impugnabili al Tribunale amministrativo cantonale, secondo l’articolo 6 della Legge cantonale sulla Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino del 14.04.1997.

8 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35    Rapporto annuale

L’anno amministrativo coincide con l’anno civile.

Articolo 36    Complemento giuridico

Gli statuti della CERT sono applicabili in conformità, se i presenti non prevedessero i presupposti giuridici in materia.

Articolo 37    Diritto attuale

Questi statuti aboliscono quelli del 21 marzo 1982.

Articolo 38    Inizio della validità

La validità di questi statuti ha inizio dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea dei membri della Comunità e la ratifica da parte dell’Assemblea sinodale della CERT e del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Articolo 39    Lingua

I presenti Statuti esistono in lingua italiana e tedesca, fa testo giuridico la versione in lingua italiana.


Approvati dall’assemblea della Comunità il 25 aprile 1999. Approvati e ratificati dal Sinodo della CERT il 29.05.1999 a Bellinzona.