Statuto della Comunità Evangelica Riformata di Bellinzona e dintorni

Qui trovate la proposta per il nuovo Statuto (qui una introduzione).

    Nello Statuto è utilizzato il genere maschile sottintendendo quello femminile allorquando il caso lo richieda.

    I. PRINCIPI GENERALI

    Art. 1 Inquadramento

    Il presente Statuto:

    • regola l’organizzazione della Comunità Evangelica Riformata di Bellinzona e dintorni (denominata in seguito “CERB”) come pure i diritti e gli obblighi dei suoi responsabili;
    • soggiace alla Legge sulla Chiesa Evangelica riformata del Cantone Ticino del 14.04.1997 (RL 190.1) come pure agli Statuti della Chiesa Evangelica riformata del Cantone Ticino (CERT) del 30.10.1976.

    La Repubblica del Cantone Ticino, tramite la CERT e l’articolo 1 della legge menzionata, riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

    Art. 2 Attestazione

    Confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo, la CERB:

    • professa di appartenere al popolo di Dio sul fondamento della Sua parola nell’Antico e nel Nuovo Testamento;
    • accetta i principi essenziali della Riforma e cerca di continuare a seguire il Vangelo;
    • riconosce come suo compito di testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo al servizio di tutti gli esseri umani;
    • è in piena comunione di fede e di fraterna collaborazione con le altre Chiese evangeliche riformate della Svizzera;
    • collabora nello spirito del movimento ecumenico con altre confessioni e denominazioni.

    Art. 3 Compiti

    CERB adempie ai compiti ad essa assegnati dalla Legge sulla Chiesa Evangelica Riformata nel Cantone Ticino (RL 191.1) e degli Statuti della CERT.

    Art. 4 Pubblicazioni della Comunità

    Le comunicazioni ufficiali della CERB sono pubblicate sulla rivista ufficiale della CERT; attualmente “Voce Evangelica”.

    II. APPARTENENZA

    Art. 5 Membri e appartenenza

    È membro della CERB ogni persona fisica battezzata in una chiesa cristiana che:

    • è domiciliata, dimora o risiede temporaneamente nei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina, Riviera o nel Comune di Gambarogno e
    • chieda con la Confermazione, o per scritto, di entrare a far parte della comunità.

    Un membro della CERB non può professare contemporanea-mente l’appartenenza a un’altra religione, confessione o denominazione.

    L’appartenenza alla CERB implica l’impegno del membro di riconoscere e rispettare il presente Statuto.

    Art. 6 Diritto di voto e di eleggibilità

    Ogni membro della CERB ha diritto di voto a partire dai sedici anni compiuti e ottiene il diritto di eleggibilità dopo che sia trascorso almeno un anno da quando è diventato membro.

    Art. 7 Contributi annuali

    CERB si attende che i propri membri versino annualmente un sostegno finanziario volontario.

    L’assemblea annuale, su proposta del Consiglio di Chiesa, può fissare la quota annuale che ogni membro è tenuto a versare.

    Prestazioni liturgiche fornite dai pastori, o dai diaconi, a persone non membri della comunità sono fatturate separatamente.

    CERB accetta contributi anche dai Comuni politici.

    Art. 8 Uscita

    La dimissione scritta rispettivamente il venir meno delle condizioni di cui all’art. 5, determinano la fine dell’appartenenza alla CERB stessa.

    III. ORGANI E SERVIZI

    La Comunità esplica le sue attività mediante organi e servizi dei quali tutti i membri sono corresponsabili.

    Art. 9 Organi

    Gli Organi della Comunità sono:

    • l’Assemblea dei membri;
    • il Consiglio di Chiesa;
    • l’Ufficio di revisione.

    Art. 10 Servizi

    I servizi della Comunità sono:

    • il ministero pastorale e diaconale;
    • i gruppi regionali;
    • l’istruzione religiosa;
    • altre attività comunitarie.

    IV. L’ASSEMBLEA

    Art. 11 Definizione

    L’Assemblea dei membri aventi diritto di voto è l’Organo superiore della Comunità.

    Art. 12 Compiti e competenze dell’Assemblea ordinaria dei membri

    All’Assemblea spetta la cura e la supervisione dell’attività generale della comunità. La stessa ha in particolare i seguenti compiti:

    • la nomina degli scrutatori
    • l’elezione o la conferma del presidente e dei membri del Consiglio di Chiesa
    • l’elezione o la conferma dell’Ufficio di revisione
    • l’elezione dei delegati al Sinodo, dei candidati al Consiglio sinodale ed alla Commissione di ricorso della CERT
    • l’elezione o la revoca dei Pastori e dei Diaconi
    • l’esame e l’approvazione delle relazioni e dei rendiconti annuali del Consiglio di Chiesa
    • l’approvazione del preventivo
    • la decisione per l’acquisto, la vendita, o più in generale, l’alienazione di beni immobili, così come la costituzione di diritti di pegno su beni della CERB
    • l’adozione e la modifica di Statuti e Regolamenti dell’Assemblea
    • la decisione sui contributi annui che devono essere versati dai membri
    • l’eventuale scioglimento della comunità

    I dettagli nonché altri compiti e competenze dell’Assemblea sono fissati per Regolamento, approvato dall’Assemblea medesima a maggioranza semplice.

    Art. 13 L’Assemblea generale ordinaria

    L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all’anno, abitualmente entro la fine del mese di aprile ma, in ogni caso, non oltre il 30 giugno

    L’eventuale proroga dev’essere coordinata con la CERT.

    Art. 14 Assemblea straordinaria

    Un’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, dal Consiglio di Chiesa o su richiesta scritta e motivata di almeno 30 membri aventi diritto di voto e di eleggibilità, inoltrata al Consiglio di Chiesa con indicazione dell’Ordine del giorno.
    In tal caso l’Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro sei (6) settimane dalla richiesta.

    Anche l’Ufficio di revisione può chiedere al Consiglio di Chiesa la convocazione un’Assemblea straordinaria con l’indicazione dell’Ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà tenersi entro quattro (4) settimane dalla richiesta, salvo che l’Ufficio di revisione conceda termini più lunghi.

    Art. 15 Convocazione dell’Assemblea

    L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Chiesa con indicazione dell’Ordine del giorno.

    La convocazione avviene mediante pubblicazione sull’organo d’informativo della Chiesa (art. 4) e notificata per iscritto ai membri aventi diritto di voto e di eleggibilità almeno due settimane prima della data di riunione.

    Art. 16 Ordine del giorno

    L’Assemblea può decidere solo sulle trattande che figurano all’Ordine del giorno.

    Eventuali richieste di modifica sono da segnalare al più tardi all’inizio dell’Assemblea, ritenuto che l’Assemblea non può deliberare su nuove trattande che non abbiano potuto essere convenientemente anticipate ai membri aventi diritto di voto.

    L’Ordine del giorno dev’essere accettato in apertura dei lavori e prima di entrare nel merito delle altre trattande, esclusa solo la nomina di eventuali scrutatori.

    Art. 17 Presidenza dell’Assemblea

    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Chiesa; in sua assenza dal Vicepresidente.

    Se entrambi sono assenti, l’Assemblea nomina un Presidente del giorno fra i presenti.

    Art. 18 Verbale dell’Assemblea

    Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio di Chiesa; in sua assenza da un segretario del giorno nominato dall’Assemblea.

    Il verbale è firmato congiuntamente dal Segretario e dal Presidente.

    Il verbale dovrà essere sottoposto per approvazione all’Assemblea al più tardi in occasione dell’adunanza successiva.

    Art. 19 Votazioni, nomine e revoche

    Ogni membro ha diritto ad un solo voto; è esclusa la rappresentanza.

    Se non è richiesto lo scrutinio segreto, l’Assemblea vota per alzata di mano. È valida la maggioranza relativa o semplice.

    Per l’approvazione del rapporto e del rendiconto annuale i membri del Consiglio di Chiesa devono astenersi dal voto.

    L’Assemblea nomina, o revoca, a scrutinio segreto i Pastori e i Diaconi, come pure il Presidente e i membri del Consiglio di Chiesa.

    Per la nomina e la revoca dei Pastori e Diaconi, il cambiamento e lo scioglimento degli Statuti e dei Regolamenti della Comunità, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.

    Art. 20 Referendum

    Un minimo di 20 membri aventi diritto di voto può far valere il diritto di referendum con richiesta scritta al Consiglio di Chiesa e chiedere una votazione su decisioni prese in precedenza dallo stesso.

    La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Chiesa e la votazione avrà luogo nel corso di un’Assemblea ordinaria, o straordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla data dell’inoltro.

    Art. 21 Diritto d’iniziativa

    Ogni membro della Comunità può presentare al Consiglio di Chiesa iniziative o proposte che ritiene utili al bene comunitario.

    Il Consiglio di Chiesa è tenuto a prendere posizione su tale iniziativa entro tre mesi.

    Un’iniziativa può essere inserita nelle trattande dell’Assemblea se è firmata da almeno 10 membri della Comunità ed è stata inoltrata almeno 6 settimane prima dell’Assemblea.

    Art. 22 Assemblee informative

    Per favorire lo scambio di iniziative e proposte, il Consiglio di Chiesa può indire delle Assemblee informative.

    A queste Assemblee non competono né le nomine né le risoluzioni.

    La convocazione è fatta dal Consiglio di Chiesa mediante pubblicazione sull’organo informativo della CERT. (vedi art. 4)

    V. IL CONSIGLIO DI CHIESA

    Art. 23 Composizione

    Il Consiglio di Chiesa (in seguito CdC) è l’organo esecutivo della Comunità. Lavora in stretta collaborazione con i Pastori e i Diaconi.

    È formato da un minimo di sette fino a un massimo di nove membri, compreso il Presidente. L’effettivo dev’essere dispari.

    I Pastori e i Diaconi hanno voto consultivo e partecipano regolarmente alle riunioni.

    Art. 24 Nomina del CdC

    I membri del CdC sono eletti dall’Assemblea generale per la durata di quattro anni. Sono rieleggibili.

    In caso di decesso, dimissioni o incapacità di un membro, lo stesso sarà sostituito, a discrezione dell’Assemblea, che deciderà in merito al più tardi in occasione dell’assemblea ordinaria successiva. Il CdC è in ogni caso in diritto di convocare a tal fine un’assemblea straordinaria. Il sostituto è eletto solo per il periodo residuo del mandato del membro sostituito.

    Nella composizione del CdC si terrà conto di rappresentare ragionevolmente le diverse regioni e le lingue.

    Art. 25 Costituzione

    Il Consiglio di Chiesa si costituisce autonomamente, riservata la nomina del Presidente che spetta all’Assemblea.

    Nomina fra i suoi membri un Vicepresidente.

    Il CdC può nominare un segretario/cassiere che può essere esterno al Consiglio. Il segretario/cassiere partecipa di norma alle sedute e ne redige il verbale.

    Art. 26 Convocazione alle sedute del CdC

    Il Presidente, in sua assenza o per suo incarico il Vicepresidente, convoca le sedute del CdC allestendo l’ordine del giorno. Il CdC è convocato ogniqualvolta sia necessario per il disbrigo degli affari correnti e straordinari della CERB.

    Tre o più membri del CdC possono chiedere per iscritto (anche in forma elettronica) al Presidente o a chi ne fa le veci la convocazione di una seduta del CdC stesso.

    La richiesta scritta deve essere motivata. Alla richiesta deve essere dato seguito entro due settimane dalla sua ricezione.

    I dettagli sono fissati per Regolamento interno al CdC.

    Art. 27 Le decisioni del CdC

    Le decisioni del CdC sono valide se la maggioranza dei suoi membri è presente.

    È esclusa la rappresentanza.

    Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide il Presidente.

    È redatto un verbale delle decisioni che sarà sottoposto per approvazione alla seduta successiva.

    I dettagli sono fissati per Regolamento interno al CdC.

    Art. 28 Compiti e competenze del Consiglio di Chiesa (CdC)

    Il CdC in stretta collaborazione e d’intesa con i Pastori e i Diaconi, è responsabile dell’organizzazione e del buon andamento ordinario dei servizi ecclesiastici e di ogni altra incombenza di competenza della CERB per quanto non riservate ad altri organi.

    Al CdC spettano in particolare le seguenti mansioni e competenze:

    • assume i collaboratori della Comunità, tranne i Pastori ed i Diaconi la cui nomina è di competenza dell’Assemblea, in tale ambito;
    • propone all’Assemblea la nomina, rispettivamente la revoca, dei Pastori e Diaconi;
    • stabilisce gli obblighi e le mansioni per i Pastori, i Diaconi ed i collaboratori in accordo con le direttive della CERT;
    • fissa i salari, gli stipendi e le remunerazioni;
    • è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dei sevizi erogati;
    • convoca e predispone l’ordine del giorno delle Assemblee;
    • amministra e mantiene il patrimonio della Comunità;
    • presenta all’Assemblea i rendiconti annuali con le relative proposte d’impiego;
    • si preoccupa della ricerca dei fondi ed effettua i versamenti correnti;
    • decide le spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 20’000.00 per caso singolo e fino a CHF 10’000.00 per spese annue ricorrenti, riservate deleghe più estese stabilite tramite regolamenti dell’Assemblea;
    • rappresenta la CERB nei rapporti contrattuali, vertenze, procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari; in materia contenziosa deve consultare il giurista del Consiglio Sinodale;
    • custodisce l’archivio dei documenti riguardanti la Comunità;
    • nomina o crea commissioni speciali per trattare singoli affari e compiti particolari. Tali commissioni possono essere coadiuvate anche da persone competenti, non facenti parte della Comunità.

    Più in generale: il CdC si occupa della gestione e degli affari correnti e straordinari della CERB e di ogni altro compito e incombenza che il presente Statuto non riserva ad altri organi.

    Il CdC può far capo per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati a consulenti e professionisti, a seconda delle necessità.

    Il CdC rappresenta la CERB verso i terzi mediante la firma collettiva del Presidente o del Vice-Presidente con un altro membro.

    Il CdC può adottare regolamenti interni per disciplinare la sua attività e quella delle persone a cui delega compiti, nonché per fissare i dettagli del suo funzionamento.

    VI. L’ufficio di revisione

    Art. 29 Nomina dell’Ufficio di revisione

    L’Assemblea nomina l’Ufficio di revisione. L’Ufficio di revisione si compone di due membri e un supplente.

    In alternativa l’Assemblea può affidare quest’incarico a un ufficio esterno specializzato in materia. In tal caso il rapporto di revisione deve essere firmato da un “Perito revisore abilitato”.

    Il mandato dell’Ufficio di revisione dura quattro anni, rinnovabili, riservati termini di legge più brevi.

    I membri del Consiglio di Chiesa non possono assumere questo incarico.

    Art. 30 I compiti dell’Ufficio di revisione

    Dopo la verifica dei conti l’Ufficio di revisione redige un rapporto di revisione da presentare all’Assemblea della Comunità.

    7 FINANZE

    Art. 31 Entrate

    Le entrate della CERB sono costituite dai contributi dei membri, di enti privati (per esempio: Protestantisch-kirchliche Hilfsvereine) e pubblici, come pure dalle collette, dai lasciti, dalle donazioni e dai redditi di beni della Comunità.

    Art. 32 Contabilità e gestione contabile

    La contabilità è tenuta secondo i principi generali della Legge svizzera.

    Il CdC può adottare regolamenti interni per i dettagli.

    Art. 33 Responsabilità

    Le persone incaricate, e i singoli membri della Comunità, non rispondono personalmente per gli impegni della Comunità.

    Art. 34 Diritti

    I membri non hanno nessun diritto ai beni della Comunità.

    Nel caso in cui CERB cessasse la propria attività e venisse sciolta, i beni residui saranno devoluti alla CERT, che subentra nella proprietà senza indennizzi o altre controprestazioni.

    Art. 35 Istanze di ricorso

    Eventuali divergenze tra i membri della Comunità e i suoi organi, o tra gli organi stessi, sono risolte dalla Commissione di Ricorso della CERT.

    Le decisioni di questa commissione sono impugnabili al Tribunale amministrativo cantonale, secondo l’articolo 6 della Legge cantonale sulla Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (RL 192.1) del 14.04.1997.

    VIII. DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 36 Rapporto annuale

    L’anno amministrativo coincide con l’anno civile.

    Art. 37 Complemento giuridico

    Gli statuti della CERT sono applicabili sussidiariamente in caso di lacune del presente statuto.

    Art. 38 Diritto attuale

    Questo Statuto abolisce e sostituisce quello del 25.04.1999.

    Art. 39 Entrata in vigore

    Questo Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei membri della Comunità e le successive ratifiche da parte sia dell’Assemblea sinodale della CERT sia del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

    Art. 40 Lingua

    Lo Statuto è redatto sia in lingua italiana sia in lingua tedesca.

    In caso di contraddizioni fa testo la versione in lingua italiana.

    Approvato dall’Assemblea Ordinaria/Straordinaria della Comunità il 99.99.9999.

    Approvato e ratificato dal Sinodo della CERT il 99.99.9999.

    Approvato e ratificato dal Consiglio di Stato del Canton Ticino il 99.99.9999