Misure per le chiese

Il Consiglio di Stato

richiamati  gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);  gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

considerato lo stato di necessità per l’intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell’1 1 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l’Organizzazione mondiale della sanità l’Il marzo 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 una pandemia;

valutata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio cantonale; sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC); d’intesa con il Medico cantonale:

r i s o l v e:

1 Le funzioni nei luoghi di culto sono sospese da domenica 15 marzo 2020 fino a sabato 4 aprile 2020 inclusi.

  • I luoghi di culto rimangono aperti nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale
  • I funerali devono svolgersi in forma strettamente privata.
  • La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
  • Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria)

14 marzo 2020